La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22020 del 26 settembre 2013 torna a parlara di debenza IRAP. Lo fa rigettando il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria contro la CTR Puglia. Secondo i giudici non può essere accolta la tesi secondo la quale per autonoma organizzazione si debba intendere una struttura capace di produrre di per sè solo reddito, prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo, in quanto tale tesi escluderebbe dall’applicazione dell’IRAP quasi tutte le attività professionali e di lavoro autonomo. La Corte ritiene che non può esserci automatica imposizione del tributo al lavoratore autonomo che disponga di un dipendente; spesso il dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista. E’ il giudice a dover accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca elemento potenziatore ed aggiunntivo ai fini della produzione del reddito.
11 Ottobre 2013
Non paga l’imposta IRAP il professionista che si avvale di dipendenti part time











